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SCUOLABA ONLUS OSPITE DELLA RUBRICA "L'INDIGNATO SPECIALE". IL SERVIZIO IN ONDA IL 13 APRILE 2012 Per chi volesse vedere il servizio:   https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox 
Giovedì, Maggio 23, 2013

Il nostro Statuto

 

 STATUTO SOCIALE

“SCUOLABA - ONLUS”

 ART.1 - ( Denominazione e Sede ) 

E’ costituito l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 460 4 dicembre 1997 sotto la denominazione di “SCUOLABA - ONLUS”, di seguito ”l’Associazione”.

L’Associazione ha sede in Brescia (BS), Via Del Carso al civico numero 4. Con deliberazione del proprio Organo Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

 ART.2 - ( Scopi e durata ) 

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In      particolare l’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e socio - sanitario, prefiggendosi di:

a)      Diffondere la conoscenza dell’Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche.

b)      Offrire un supporto alle famiglie con figli autistici nella gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta, attraverso corsi di formazione e l’istituzione di gruppi di mutuo aiuto.

c)       Collaborare con le scuole nella stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) per bambini con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.

d)      Formare personale qualificato all’implementazione di programmi educativo - comportamentali per soggetti con disabilità.

e)      Sensibilizzare l’ambito medico al riconoscimento dei cenni  caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa.

f)       Offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche di utilità sociale.

g)      Offrire agli utenti con disabilità dei mezzi concreti nella gestione della propria persona e nel rapporto con la società in cui è inserito.

h)      Favorire un’integrazione del soggetto disabile all’interno della società.

i)        Diffondere la conoscenza dell’Analisi del Comportamento Applicata come approccio scientificamente validato a questo tipo di disabilità e unico ad oggi ad aver dato risultati oggettivamente valutabili

j)        Utilizzare l’approccio comportamentale nella gestione di problematiche che vanno oltre l’ambito della disabilità, accogliendo situazioni di dipendenze da droga, alcool, difficoltà nella vita lavorativa o nella vita di coppia, offrendo un aiuto concreto e personalizzato alle esigenze manifestate dall’utente.

  2.2  Avendo come scopo esclusivo quello della solidarietà sociale come sopra esplicato, l’Associazione:

a)      non può svolgere attività diverse da quelle  previste dai settori specificati al punto 2.1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b)      non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

c)       è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d)      è obbligata a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

e)      è obbligata a redigere il bilancio o rendiconto annuale;

f)       è obbligata ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

 

2.3  La durata dell’Associazione è illimitata.

 ART.3 - ( I Soci )

I Soci della ONLUS si distinguono in:

a)      Soci fondatori;

b)      Soci ordinari;

  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione.

I soci ordinari sono costituiti da persone fisiche e giuridiche nonché enti che condividono lo spirito dell’Associazione.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti associativi. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati ed è sottoposta all’accettazione dell’Organo Direttivo.

I soli soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’Organo direttivo.

I soci cessano dall’Associazione nei seguenti casi:

A)     Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto all’Organo Direttivo;

B)      Per radiazione, che viene pronunciata dall’Organo Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, o al rimborso della quota associativa eventualmente già pagata;

C)      Per morosità  nel pagamento della quota associativa o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione. Il socio che non rinnova la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dall’Organo Direttivo per il rinnovo del tesseramento, perde automaticamente la qualifica di socio. L’eventuale rinnovo dell’adesione oltre tale termine è subordinato all’accettazione da parte dell’Organo Direttivo.

L’Organo Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

ART.4 - ( L’Assemblea )

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire a cura dell’Amministratore Unico o del Presidente, su delibera dell’Organo Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale.

La convocazione dell’Assemblee straordinaria, oltre che dall’Organo Direttivo, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio Direttivo proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

1.       Rendiconto consuntivo dell’esercizio e dell’eventuale Bilancio Preventivo;

2.       Nomina dell’Organo Direttivo;

3.       Approvazione dei regolamenti interni;

4.       Su qualsiasi altro argomento all’ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibera in ordine a :

1.       Proposte di modifica al presente statuto;

2.       Proposta di scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci, precisandone i poteri e compiti;

3.       Su ogni altro argomento all’ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria dell’Associazione i Soci fondatori e tutti i Soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell’assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Le Assemblee sono presiedute dal rappresentante legale dell’associazione o, in sua assenza, da altro socio nominato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell’Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due Scrutatori.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 C.C.

ART.5 - (Organo direttivo)

La Società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

-          da un Amministratore Unico.

-          da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea fra i Soci di età superiore a diciotto anni. In caso di parità di voti risulterà eletto

il più anziano per iscrizione alla società.

L’Organo Direttivo può essere costituito solo da soci, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di novembre. I membri eletti dall’Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente,  un Vice Presidente e un Segretario. Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si rende decaduto dalla carica.

ART.6 - ( Attività e Poteri del’Organo Direttivo)

Sono compiti dell’Organo Direttivo:

A)     Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;

B)      Stabilire la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione;

C)      Adottare provvedimenti disciplinari;

D)     Determinare le tariffe dei diversi servizi, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza;

E)      Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

F)      Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

G)     Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci;

H)     Curare il buon andamento finanziario dell’ente;

I)        Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;

J)       Deliberare quant’altro necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.

In caso di  Consiglio Direttivo,il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza  o impedimento. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e si riunisce straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. In caso di Amministratore Unico, egli dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.ART.7 - ( Risorse economiche )

L’Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

A)     Quote degli associati;

B)      Contributi versati dai Soci per l’utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;

C)      Contributi di privati;

D)     Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;

E)      Contributi di organismi internazionali;

F)      Donazioni e lasciti testamentari;

G)     Rimborsi derivanti da convenzioni;

H)     Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine istituzionale dell’Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

 

E’ vietato distribuire, anche a modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge. Il patrimonio dell’Associazione , in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.8 - ( Esercizio sociale )

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio sociale deve essere presentato, a cura dell’Organo Direttivo, all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile dell’anno successivo per l’approvazione.

ART.9 - ( Completezza dello Statuto)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali e quelle del Capo II e III del Libro I  del Codice Civile.