TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita con sede nel comune di Flero (BS) la Società Cooperativa denominata:
“SCUOLABA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
Articolo 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Articolo 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa si propone, pertanto, di svolgere in modo organizzato, senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente all’educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, al sostegno della famiglia, nonché all’inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, handicappato sia fisico che psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato etc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l’utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all’attività ed alla gestione della Cooperativa.
Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
Secondo quanto indicato nel 6° principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.
Articolo 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, educative e formative.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, prioritariamente, le seguenti attività:
Area autismo:
– diffondere la conoscenza dell’Austismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;
– offrire un supporto alle famiglie con figli autistici nella gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta;
– collaborare con le scuole nella stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) per bambini con Autismo e Disturbi generalizzati dello sviluppo;
– formare personale qualificato all’implementazione di programmi educativo – comportamentali per soggetti con disabilità;
– sensibilizzare l’ambito medico al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa;
– offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche di utilità sociale;
– offrire agli utenti con disabilità dei mezzi concreti nella gestione della propria persona e nel rapporto con la società in cui è inserito;
– favorire un’integrazione del soggetto disabile all’interno della società;
– diffondere la conoscenza dell’analisi del comportamento applicata come approccio scientificamente validato a questo tipo di disabilità e unico ad oggi ad aver dato risultati oggettivamente valutabili.
Area minori, adolescenti, giovani e famiglie:
– asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca, piccoli e grandi spazi gioco;
– attività parascolastiche, servizi doposcuola e simili;
– servizi di vacanza per minori;
– istituti educativo – assistenziali per minori;
– centri ricreativi diurni;
– centri di aggregazione giovanile;
– attività educativa di strada;
– attività di animazione del territorio;
– consultori familiari e per l’affido e l’adozione;
– assistenza domiciliare minori;
– centro servizi per la famiglia;
– centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
– centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di supervisione;
– ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.
Area formazione:
– percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
– aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
– supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi;
– formazione per gli adulti ed il volontariato.
All’interno di tale area la cooperativa potrà gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l’ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo o di altri fondi europei e non, e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.
A tal fine la cooperativa potrà:
– stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
– stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
– gestire attività formative tese a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
– gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi “agenzia” educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;
– gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
– gestire attività di formazione formatori e del personale docente;
– gestire attività di formazione per la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo d’impresa profit e non profit, formazione sui Sistemi di Qualità.
I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, in quanto partecipano all’attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.
Area psichiatria:
– centri diurni;
– centri residenziali;
– servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
– attività di formazione e consulenza nel settore della salute mentale;
– attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione e all’accoglienza della persona in stato di bisogno;
– interventi di sostegno alla famiglia dei pazienti psichiatrici;
– servizi di supporto all’inserimento lavorativo;
– attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non diretta all’inserimento lavorativo; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri e/o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti. L’attività di vendita di oggettistica sarà realizzata da disabili e/o pazienti psichiatrici e/o emarginati purché le modalità di produzione di tali manufatti abbiano precise caratteristiche di conformità ad un progetto educativo volto alla promozione umana, al reinserimento e alla riabilitazione sociale e purché non sottointendano l’impegno verso commesse quantitativamente rilevanti. Le eventuali risorse ottenute saranno reimpiegate nelle attività educative/riabilitative della cooperativa.
Area disabili:
– servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicap;
– dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;
– gestione di Residenza Socio Assistenziale;
– reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale;
– servizi di riabilitazione anche domiciliare;
– centro socio educativo per disabili;
– centri residenziali per disabili;
– servizi per la formazione e l’autonomia dei disabili;
– interventi di sostegno alla famiglia;
– nuclei di inserimento lavorativo;
– ogni genere di servizio culturale, di animazione,ricreativo per disabili.
La cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività: gestione di centri o strutture a carattere animativo e ricreativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; attività di consulenza, di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; promozione di nuove iniziative di cooperazione sociale o di altre forme di solidarietà sia organizzata che non.
Il bacino di riferimento dei servizi, indicato comecomunità locale, corrisponde al territorio della Regione Lombardia e può essere, qualora ne ricorrano i presupposti, ampliato o circoscritto mediante apposita delibera motivata dell’Assemblea dei soci. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli attie concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondole modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Articolo 5 (Soci)
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
– concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
– partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
– contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 2522, appartenenti alle seguenti categorie:
1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
A ciascun socio persona giuridica è attribuito un voto indipendentemente dal capitale versato.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell’Organo Amministrativo.
Articolo 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’articolo 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria specialenon potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo Amministrativo al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa.
Ad essi è altresì precluso l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.
I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 (dieci) del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’articolo 11 (undici) del presente Statuto:
- a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
TITOLO IV
IL RAPPORTO SOCIALE
Articolo 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo
Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,se trattasi di persona fisica:
- a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l’attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l’indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo Amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.
L’Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo Amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Articolo 8 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo Amministrativo del capitale sottoscritto e dell’eventuale sovrapprezzo,
- b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L’Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione della cooperativa da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Articolo 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degliscopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
L’Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore esocietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.
Articolo 11 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
– per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
– per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
– per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell’Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fondail rapporto sociale;
- e) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, regolato nel presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato nel presente Statuto.
Articolo 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
Articolo 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedentearticolo.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2347 secondo e terzo comma del codice civile.
Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredidel socio defunto.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell’Organo Amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’articolo 11, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’articolo 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 16 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
2) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati ai sensi dell’articolo 2545-quater comma i del Codice civile e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4) della riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;
5) dalla riserva straordinaria;
6) dagli apporti in conto capitale e da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
7) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.
Articolo 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione dell’Organo Amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel presente statuto.
Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferimento, cessione ed affitto di ramo d’azienda, fusione e scissione.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazionedeve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.
Articolo 18 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.
La relazione dell’Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei socie della comunità territoriale.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dall’Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad altre riserve previste dallo statuto e dalla legge;
- f) alla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio.
Articolo 19 (Ristorni)
L’Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell’Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall’articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovràessere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell’Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.
- g) Altri criteri da individuare.
I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, ovvero emissione di strumenti finanziari.
TITOLO VI
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Articolo 20 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell’Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell’Articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del2001;
- e) approvazione del regolamento di cui all’articolo 6 della Legge n.142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo
quanto previsto dall’articolo 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- g) le modificazioni dell’atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Articolo 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)
Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’Organo Amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazionescritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazionee approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
– l’argomento oggetto della decisione;
– il contenuto e le risultanze della decisione e leeventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
– l’indicazione dei soci consenzienti;
– l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
– la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Nel caso in cui si opti per il sistema del consensoespresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:
– l’argomento oggetto della decisione;
– il contenuto e le risultanze della decisione e leeventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla societàapposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni.
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 22 (Assemblee)
Con riferimento alle materie indicate nelle lettereb), f), g), h) ed i) del precedente articolo 20 e in tutti gli altri casi espressamenteprevisti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediantedeliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dall’Organo Amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve esserefissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l’articolo 2479-bis del codice civile.
Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci
Articolo 24 (Votazioni)
Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. All’Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.
Articolo 25 (Voto)
Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di dieci altri soci aventi diritto al voto. La delega non può essere rilasciata con il nome delrappresentante in bianco.
Articolo 26 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente dell’Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redattoda un notaio.
Articolo 27 (Amministrazione)
La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell’Organo Amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione .
Per Organo Amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
L’amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Articolo 28 (Consiglio di amministrazione)
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:
– l’argomento oggetto della decisione;
– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
– la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
– la sottoscrizione degli amministratori contrari oastenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.
Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:
– i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
– la data in cui si è formulata la decisione;
– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.
Articolo 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)
In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano decisioni significative per la gestione della società, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta
Articolo 30 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Articolo 31 (Compiti degli Amministratori)
Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generaleandamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazionidi maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.
Articolo 32 (Compensi agli Amministratori)
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all’amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 33 (Rappresentanza)
L’amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Articolo 34 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio perlegge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.
Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio sindacale è nominato condecisione dei soci.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabiliiscritti nell’apposito registro.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Articolo 35 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Articolo 36 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’articolo 9 e seguenti
Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente del Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine “per non più di una sola volta” ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Articolo 37 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 38 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nonchè dell’eventuale sovrapprezzo;
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 40 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all’ordine del giorno l’esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Articolo 42 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.