ILGABBIANO Società Cooperativa Sociale Onlus - SCUOLABA Progetto Autismo - 030 2541029 - scuolaba@ilgabbiano.it

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Flero (BS) la Società Cooperativa denominata:

“SCUOLABA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “.

Alla Cooperativa,  per  quanto  non  previsto  dal  titolo  VI  del  codice  civile  e  dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in  quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La  Cooperativa  non  ha  scopo  di  lucro;  suo  fine  è  il perseguimento  dell’interesse generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e  all’integrazione  sociale  dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla  base del movimento cooperativo mondiale  ed  in  rapporto  ad  essi  agisce.  Questi  principi  sono:  la  mutualità,  la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La  Cooperativa,  per  poter  curare  nel  miglior  modo  gli  interessi  dei  soci  e  della collettività,  deve  cooperare  attivamente,  in  tutti  i  modi  possibili,  con  altri  enti cooperativi,  imprese  sociali  e  organismi  del  Terzo  Settore,  su  scala  locale, nazionale e internazionale.
La  Cooperativa  intende  realizzare  i  propri  scopi  sociali  anche  mediante  il coinvolgimento  delle  risorse  vive  della  comunità,  dei  volontari,  dei  fruitori  dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa si propone, pertanto, di svolgere in modo organizzato, senza fini di lucro,  qualsiasi  attività  inerente  all’educazione,  alla  qualificazione  morale, culturale,  professionale  e  materiale,  al  sostegno  della  famiglia,  nonché all’inserimento  sociale  di  chiunque,  adulto  o  minore,  handicappato  sia  fisico  che psichico, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato etc. si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne. Ciò attraverso l’utilizzo ottimale e la stabile organizzazione delle risorse morali, fisiche e materiali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato,  o quali utenti, partecipano,  nelle diverse forme,  all’attività ed alla gestione della Cooperativa.
Nello  svolgimento  dell’attività  produttiva  la  Cooperativa  impiega  principalmente soci  lavoratori  retribuiti,  dando  occupazione  lavorativa  ai  soci  alle  migliori condizioni  economiche,  sociali  e  professionali.  A  tal  fine  la  Cooperativa,  in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
Secondo quanto indicato nel 6° principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la  Cooperativa,  per  poter  curare  nel  miglior  modo  gli  interessi  dei  soci  e  della collettività,  deve  cooperare  attivamente,  in  tutti  i  modi  possibili,  con  le  altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di  attività  sanitarie,  socio-sanitarie,  assistenziali,  socio-assistenziali,  educative  e formative.
In  relazione  a  ciò  la  Cooperativa  può  gestire  stabilmente  o  temporaneamente,  in proprio o per conto terzi, prioritariamente, le seguenti attività:

Area autismo:

– diffondere la conoscenza dell’Austismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;

–  offrire  un  supporto  alle  famiglie  con  figli  autistici  nella  gestione  delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta;

–  collaborare  con  le  scuole  nella  stesura  dei  piani educativi  individualizzati  (PEI) per bambini con Autismo e Disturbi generalizzati dello sviluppo;

–  formare  personale  qualificato  all’implementazione di  programmi  educativo  –  comportamentali per soggetti con disabilità;

–  sensibilizzare  l’ambito  medico  al  riconoscimento  dei  cenni  caratteristici  dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa;

–  offrire  servizi  e  aiuti  concreti  alle  famiglie  attraverso  interventi  mirati  alla risoluzione di problematiche specifiche di utilità sociale;

–  offrire  agli  utenti  con  disabilità  dei  mezzi  concreti  nella  gestione  della  propria persona e nel rapporto con la società in cui è inserito;

– favorire un’integrazione del soggetto disabile all’interno della società;

–  diffondere  la  conoscenza  dell’analisi  del  comportamento  applicata  come approccio  scientificamente  validato  a  questo  tipo  di  disabilità  e  unico  ad  oggi  ad aver dato risultati oggettivamente valutabili.

Area minori, adolescenti, giovani e famiglie:

– asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca, piccoli e grandi spazi gioco;

– attività parascolastiche, servizi doposcuola e simili;

– servizi di vacanza per minori;

– istituti educativo – assistenziali per minori;

– centri ricreativi diurni;

– centri di aggregazione giovanile;

– attività educativa di strada;

– attività di animazione del territorio;

– consultori familiari e per l’affido e l’adozione;

– assistenza domiciliare minori;

– centro servizi per la famiglia;

– centri ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;

– centri di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e di supervisione;

–  ogni  genere  di  servizio  culturale,  di  animazione, ricreativo  ed  educativo  per  i giovani.

Area formazione:

– percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;

– aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;

– supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi;

– formazione per gli adulti ed il volontariato.

All’interno  di  tale  area  la  cooperativa  potrà  gestire  attività  di  formazione  ed addestramento, realizzate anche con l’ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale  Europeo  o  di  altri  fondi  europei  e  non,  e  di  qualsiasi  ente  o  istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.

A tal fine la cooperativa potrà:

– stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;

– stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;

– gestire attività formative tese a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;

– gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi “agenzia” educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile,  della  tossicodipendenza,  alla  promozione del  benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;

– gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;

– gestire attività di formazione formatori e del personale docente;

–  gestire  attività  di  formazione  per  la  gestione,  l’organizzazione  e  lo  sviluppo d’impresa profit e non profit, formazione sui Sistemi di Qualità.

I  destinatari  delle  azioni  formative  potranno  essere  i  soci,  in  quanto  partecipano all’attività  delle  cooperative  o  qualsiasi  soggetto al  quale  tali  azioni  possono portare giovamento.

Area psichiatria:

– centri diurni;

– centri residenziali;

– servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

– attività di formazione e consulenza nel settore della salute mentale;

– attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione e all’accoglienza della persona in stato di bisogno;

– interventi di sostegno alla famiglia dei pazienti psichiatrici;

– servizi di supporto all’inserimento lavorativo;

–  attività  produttive,  attribuendo  alle  stesse  una  valenza  terapeutica  ed  educativa, comunque non diretta all’inserimento lavorativo; in relazione a ciò la cooperativa può  gestire  stabilmente  o  temporaneamente,  aziende  in  proprietà  o  in  affitto, attività di  conservazione  e  trasformazione  di  prodotti  propri  e/o  acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde, attività finalizzate  alla  commercializzazione  dei  propri  prodotti.  L’attività di vendita  di  oggettistica  sarà  realizzata  da  disabili e/o  pazienti  psichiatrici  e/o emarginati  purché  le  modalità  di  produzione  di  tali manufatti  abbiano  precise caratteristiche  di  conformità  ad  un  progetto  educativo  volto  alla  promozione umana,  al  reinserimento  e  alla  riabilitazione  sociale  e  purché  non  sottointendano l’impegno  verso  commesse  quantitativamente  rilevanti.  Le  eventuali  risorse ottenute saranno reimpiegate nelle attività educative/riabilitative della cooperativa.

Area disabili:

– servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicap;

– dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi;

– gestione di Residenza Socio Assistenziale;

– reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale;

– servizi di riabilitazione anche domiciliare;

– centro socio educativo per disabili;

– centri residenziali per disabili;

– servizi per la formazione e l’autonomia dei disabili;

– interventi di sostegno alla famiglia;

– nuclei di inserimento lavorativo;

– ogni genere di servizio culturale, di animazione,ricreativo per disabili.

La  cooperativa  potrà  svolgere  anche  le  seguenti  attività:  gestione  di  centri  o strutture  a  carattere  animativo  e  ricreativo,  finalizzate  al  miglioramento  della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;  attività  di  consulenza,  di  sensibilizzazione  ed  animazione  della  comunità sociale  al  fine  di  renderla  più  consapevole  e  disponibile  all’attenzione  ed accoglienza  delle  persone  in  stato  di  bisogno;  attività  di  promozione  e rivendicazione  dell’impegno  delle  istituzioni  a  favore  delle  persone  deboli  e svantaggiate  e  di  affermazione  dei  loro  diritti;  promozione  di  nuove  iniziative  di cooperazione sociale o di altre forme di solidarietà sia organizzata che non.

Il bacino di riferimento dei servizi, indicato comecomunità locale, corrisponde al territorio della Regione Lombardia e può essere, qualora ne ricorrano i presupposti, ampliato  o  circoscritto  mediante  apposita  delibera  motivata  dell’Assemblea  dei soci. Nei  limiti  e  secondo  le  modalità  previste  dalle  vigenti  norme  di  legge  la Cooperativa  potrà  svolgere  qualunque  altra  attività connessa  o  affine  agli  scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli attie concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili  alla  realizzazione  degli  scopi  sociali  o  comunque,  sia  direttamente  che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa  potrà  altresì  assumere,  in  via  non  prevalente, interessenze  e  partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie  all’attività  sociale,  con  esclusione  assoluta  della  possibilità  di  svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La  Cooperativa  inoltre,  per  stimolare  e  favorire  lo spirito  di  previdenza  e  di risparmio  dei  soci,  potrà  istituire  una  sezione  di  attività,  disciplinata  da  apposito regolamento,  per  la  raccolta  di  prestiti  limitata  ai  soli  soci  ed  effettuata esclusivamente ai fini  dell’oggetto sociale.  È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o  per  il  potenziamento  aziendale  nonché  adottare  procedure  di  programmazione pluriennale  finalizzate  allo  sviluppo  o  all’ammodernamento  aziendale,  ai  sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondole modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci)

Il  numero  dei  soci  cooperatori  è  illimitato  e  non  può  essere  inferiore  al  minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

–  concorrono  alla  gestione  dell’impresa  partecipando  alla  formazione  degli  organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

– partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

–  contribuiscono  alla  formazione  del  capitale  sociale  e  partecipano  al  rischio d’impresa.

Possono  essere  soci  cooperatori  persone  fisiche  e/o giuridiche,  fatto  salvo  quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci  prestatori  vale  a  dire  persone  fisiche  che  possiedono i necessari  requisiti tecnico  professionali  e  svolgono  la  loro  attività  lavorativa  per  il  raggiungimento degli  scopi  sociali,  mettendo  a  disposizione  le  proprie  capacità  professionali,  in rapporto  allo  stato  di  attività  ed  al  volume  di  lavoro  disponibile.  I  soci  prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci  volontari,  persone  fisiche  che  prestano  la  loro  attività  gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;

3)  soci   fruitori,  che  usufruiscono  direttamente  o  indirettamente  dei  servizi  della cooperativa.

Possono  essere  soci  cooperatori  anche  le  persone  giuridiche  nei  cui  statuti  sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali.
Ogni  socio  è  iscritto  in  un’apposita  sezione  del  Libro  dei  Soci  in  base  alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

A  ciascun  socio  persona  giuridica  è  attribuito  un  voto  indipendentemente  dal capitale versato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è  quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In  nessun  caso  possono  essere  soci  cooperatori  coloro  che  esercitano,  in  proprio imprese  identiche  od  affini,  o  partecipano  a  società  che,  per  l’attività  svolta,  si trovino  in  effettiva  concorrenza  con  la  Cooperativa,  secondo  la  valutazione dell’Organo Amministrativo.

Articolo 6 (Categoria speciale di soci)

La  Cooperativa  potrà  istituire  una  categoria  speciale  di  soci  ai  sensi  dell’articolo 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria specialenon potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento  nell’impresa  o  al  fine  di  completare  la loro  formazione,  soggetti  in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La  durata  dell’appartenenza  del  socio  a  tale  categoria  speciale  viene  fissata dall’Organo  Amministrativo  al  momento  dell’ammissione  e  comunque  per  un termine non superiore a cinque anni.

I  voti  espressi  dai  soci  appartenenti  alla  categoria  speciale  non  possono  in  ogni caso  superare  un  decimo  dei  voti  spettanti  all’insieme  dei  soci  presenti  ovvero rappresentati in Assemblea.

I  soci  appartenenti  alla  categoria  speciale  non  possono  essere  eletti  nell’Organo amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l’esercizio dei diritti  di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria  in  parola,  sono  ammessi  a  godere  di  tutti gli  altri  diritti  riconosciuti  ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 (dieci) del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono  cause  di  esclusione  del  socio  appartenente  alla  speciale  categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’articolo 11 (undici) del presente Statuto:

  1. a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
  2. b) la carente partecipazione  alle  Assemblee  sociali  ed  ai  momenti  di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi  una  causa  di  esclusione,  il  socio  appartenente  alla  speciale  categoria potrà  essere  escluso  dall’Organo  Amministrativo  anche  prima  della  scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi  intende  essere  ammesso  come  socio  dovrà  presentare  all’Organo

Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,se trattasi di persona fisica:

  1. a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
  3. c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l’attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
  1. d) l’indicazione dell’effettiva attività  svolta,  della  condizione  professionale,  delle specifiche competenze possedute;
  1. e) l’ammontare del capitale  che  propone  di  sottoscrivere,  il  quale  non  dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite  minimo e massimo fissato dalla legge;
  1. f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  1. g) l’espressa e separata  dichiarazione  di  accettazione  della  clausola  arbitrale contenuta nel presente Statuto.

Se  trattasi  di  società,  associazioni  od  enti,  oltre a  quanto  previsto  nei  precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

  1. a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
  3. c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo  Amministrativo,  accertata  l’esistenza  dei  requisiti  di  cui  al  precedente Articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Ogni  socio  è  iscritto  in  un’apposita  sezione  del  Libro  dei  Soci  in  base  alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L’Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora  la  domanda  di  ammissione  non  sia  accolta  dall’Organo  Amministrativo, chi  l’ha  proposta  può,  entro  il  termine  di  decadenza  di  sessanta  giorni  dalla comunicazione  del  diniego,  chiedere  che  sull’istanza  si  pronunci  l’Assemblea,  la quale  delibera  sulle  domande  non  accolte,  se  non  appositamente  convocata,  in occasione della successiva convocazione.

Articolo 8 (Obblighi dei soci)

Fermi  restando  gli  altri  obblighi  nascenti  dalla  legge  e  dallo  Statuto,  i  soci  sono obbligati:

  1. a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo Amministrativo del capitale sottoscritto e dell’eventuale sovrapprezzo,
  1. b) all’osservanza dello Statuto,  dei  regolamenti  interni  e  delle  deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L’Assemblea  dei  soci  potrà  emanare  un  apposito  regolamento  che  preveda  la capitalizzazione  della  cooperativa  da  parte  dei  soci  in  base  a  specifici  parametri individuati dal regolamento stesso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci  è  quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degliscopi sociali;
  1. c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
  1. d) che cessi in  via  definitiva  il  rapporto  di  lavoro con  la  Cooperativa  ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

La  domanda  di  recesso  deve  essere  comunicata  con  raccomandata  alla  società.
L’Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se  non  sussistono  i  presupposti del  recesso,  l’Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,  può  ricorrere  al  Collegio  arbitrale  con  le  modalità  previste  dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore esocietà, il recesso ha effetto con la  chiusura  dell’esercizio  in  corso,  se  comunicato  tre  mesi  prima,  e,  in  caso contrario,  con  la  chiusura  dell’esercizio  successivo.  Tuttavia,  l’Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Articolo 11 (Esclusione)

L’esclusione  può  essere  deliberata  dall’Organo  Amministrativo,  oltre  che  nei  casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

  1. a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie  di  soci,  i  requisiti  connessi  alla  partecipazione  dei  soci  alla  compagine sociale sono i seguenti:

–  per  i  soci  prestatori:  lo  svolgimento  di  attività lavorativa  a  favore  della Cooperativa;

–  per  i  soci  volontari:  la  prestazione  gratuita  della  propria  opera  a  favore  della Cooperativa;

– per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

  1. b) risulti gravemente  inadempiente  per  le  obbligazioni  che  derivano  dalla  legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto  mutualistico,  nonché  dalle  deliberazioni  adottate  dagli  organi  sociali, salva la facoltà dell’Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
  1. c) previa intimazione  da  parte  dell’Organo  Amministrativo,  si  renda  moroso  nel versamento  del  valore  delle  quote  sottoscritte  o  nei  pagamenti  di  eventuali  debiti contratti ad altro titolo verso la società;
  1. d) in qualunque  modo,  anche  nell’esecuzione  del  rapporto  di  lavoro,  causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo  rilevante il normale ed ordinato svolgimento  delle  attività  sociali  ovvero  ponga  in  essere  comportamenti  tali  da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fondail rapporto sociale;
  1. e) nell’esecuzione del  rapporto  di  lavoro  ponga  in  essere  comportamenti  oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto  di  lavoro  per  motivi  disciplinari  ovvero  per  giusta  causa  o  giustificato motivo;
  1. f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
  2. g) per reiterata  mancata  partecipazione  alle  iniziative  sociali,  dimostri  completa mancanza  di  interesse  alla  propria  permanenza  in  società,  disertando  senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale,  regolato  nel  presente  statuto,  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla comunicazione.  Lo  scioglimento  del  rapporto  sociale determina  anche  la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le  deliberazioni  assunte  in  materia  di  recesso  ed  esclusione,  sono  comunicate  ai soci  destinatari,  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.  Le  controversie che  insorgessero  tra  i  soci  e  la  Cooperativa  in  merito  ai  provvedimenti  adottati dall’Organo  Amministrativo  su  tali  materie  sono  demandate  alla  decisione  del Collegio Arbitrale, regolato nel presente Statuto.

Articolo 13 (Liquidazione)

I  soci  receduti  od  esclusi,  hanno  esclusivamente  il diritto al rimborso  delle  quote interamente  versate,  la  cui  liquidazione  avrà  luogo sulla  base  del  bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Articolo 14 (Morte del socio)

In  caso  di  morte  del  socio,  gli  eredi  o  legatari  del  socio  defunto  hanno  diritto  di ottenere  il  rimborso  delle  quote  effettivamente  versate,  eventualmente  rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedentearticolo.

Gli  eredi  e  legatari  del  socio  deceduto  dovranno  presentare,  unitamente  alla richiesta  di  liquidazione  del  capitale  di  spettanza,  atto  notorio  o  altra  idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La  Cooperativa  non  è  tenuta  al  rimborso  delle  quote effettivamente  versate  in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia  stato  richiesto  entro  un  anno  dalla  data  di  approvazione  del  bilancio dell’esercizio  nel  quale  lo  scioglimento  del  rapporto  sociale  è  divenuto  operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredidel socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell’Organo Amministrativo alla riserva legale.

I  soci  esclusi  per  i  motivi  indicati  nell’articolo  11,  lettere  b),  c),  d)  ed  f), oltre  al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento,  perdono  il  diritto  al  rimborso  della  partecipazione  calcolata  come sopra.

Comunque,  la  Cooperativa  può  compensare  con  il  debito  derivante  dal  rimborso delle  quote  o  dal  pagamento  della  prestazione  mutualistica  e  dal  rimborso  dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto.

Nello  stesso  modo  e  per  lo  stesso  termine  sono  responsabili  verso  la  società  gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16 (Elementi costitutivi)

Il  patrimonio  della  società  è  costituito  dal  capitale  sociale,  che  è  variabile  ed  è formato:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci  cooperatori  rappresentati  da  quote  di  valore  minimo  pari  a  Euro  25,00 (venticinque e zero centesimi) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

2)  dalla  riserva  legale  formata  con  gli  utili  accantonati  ai  sensi  dell’articolo 2545-quater  comma  i del Codice  civile  e  con il valore  delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) della riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio;

5) dalla riserva straordinaria;

6)  dagli  apporti  in  conto  capitale  e  da  qualunque altro  importo  che  pervenga alla cooperativa  per  atti  di  liberalità,  lasciti  o  per  contributi  in  conto  capitale  da  enti pubblici o privati;

7) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.
Le  riserve  indivisibili  non  possono  essere  ripartite  tra  i  soci  né  durante  la  vita sociale né all’atto dello scioglimento della società.

Articolo 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le  quote  non  possono  essere  sottoposte  a  pegno  o  a  vincoli  volontari,  né  essere cedute  con  effetto  verso  la  società  senza  l’autorizzazione  dell’Organo Amministrativo.

Il  socio  che  intende  trasferire,  anche  in  parte,  le proprie  quote  deve  darne comunicazione  all’Organo  Amministrativo  con  lettera raccomandata,  fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazioni previste nel presente statuto.

Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di  conferimento, cessione ed affitto di ramo d’azienda, fusione e scissione.

Il  provvedimento  che  concede  o  nega  l’autorizzazione  deve  essere  comunicato  al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso  tale  termine,  il  socio  è  libero  di  trasferire  la  propria  partecipazione  e  la società  deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente  che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazionedeve essere motivato. Contro il diniego  il  socio  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla  fine  di  ogni  esercizio  l’Organo  Amministrativo provvede  alla  compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.

La  relazione  dell’Organo  Amministrativo,  oltre  a  quanto  previsto  dalle  leggi vigenti,  deve  illustrare  l’andamento  dell’attività  della  Cooperativa  anche  nei  suoi risvolti  sociali,  con  particolare  riguardo  ai  benefici  prodotti  a  vantaggio  delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei socie della comunità territoriale.

Il  progetto  di  bilancio  deve  essere  presentato  all’Assemblea  dei  soci  per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro  centottanta  giorni  qualora  venga  redatto  il  bilancio  consolidato,  oppure  lo richiedano  particolari  esigenze  relative  alla  struttura  ed  all’oggetto  della  società, segnalate  dall’Organo  Amministrativo  nella  relazione  sulla  gestione  o,  in  assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’assemblea  che  approva  il  bilancio  delibera  sulla  destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
  2. b) al Fondo mutualistico  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.  59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  1. c) ad eventuale rivalutazione  gratuita  del  capitale  sociale,  nei  limiti  ed  alle condizioni previsti dall’articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
  1. d) ad eventuali dividendi  in  misura  non  superiore  al limite  stabilito  dal  codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
  1. e) ad altre riserve previste dallo statuto e dalla legge;
  2. f) alla riserva indivisibile costituita con le eccedenze attive di bilancio.

Articolo 19 (Ristorni)

L’Organo  Amministrativo  che  redige  il  progetto  di  bilancio  di  esercizio,  può appostare  somme  al  conto  economico  a  titolo  di  ristorno  a  favore  dei  soli  soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La  Cooperativa,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  esercizio,  su  proposta dell’Organo  Amministrativo,  potrà  deliberare  a  favore  dei  soci  prestatori  i trattamenti economici previsti dall’articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovràessere effettuata considerando la quantità  e  qualità  degli  scambi  mutualistici  intercorrenti  fra  la  Cooperativa  ed  il socio  stesso  secondo  quanto  previsto  in  apposito  regolamento  da  approvarsi  ai sensi  dell’articolo  2521  ultimo  comma  da  predisporre  a  cura  dell’Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

  1. a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
  2. b) La qualifica / professionalità;
  3. c) I compensi erogati;
  4. d) Il tempo di permanenza nella società;
  5. e) La tipologia del rapporto di lavoro;
  6. f) La produttività.
  7. g) Altri criteri da individuare.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 20 (Decisioni dei soci)

I  soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro  competenza  dalla  legge,  dal presente  atto  costitutivo,  nonché  sugli  argomenti  che  uno  o  più  amministratori  o tanti  soci  che  rappresentano  almeno  un  terzo  dei  voti  spettanti  a  tutti  i  soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  1. a) l’approvazione del bilancio,  la  distribuzione  degli  utili  e  la  ripartizione  dei ristorni;
  1. b) la nomina e la struttura dell’Organo Amministrativo;
  2. c) la nomina nei  casi  previsti  dall’articolo  2477  dei  sindaci  e  del  presidente  del Collegio sindacale o del revisore;
  1. d) erogazione dei trattamenti  economici  ulteriori  di cui  alle  lettere  a)  e  b) dell’Articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del2001;
  1. e) approvazione del regolamento di cui all’articolo 6 della Legge n.142 del 2001;
  2. f) definizione del piano  di  crisi  aziendale  e  le  misure  per  farvi  fronte  secondo

quanto previsto dall’articolo 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;

  1. g) le modificazioni dell’atto costitutivo;
  2. h) la decisione di  compiere  operazioni  che  comportano  una  sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  1. i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo  21  (Decisioni  dei  soci  mediante  consultazione  scritta  o  consenso espresso per iscritto)

Le  decisioni  dei  soci,  fatto  salvo  quanto  previsto  al  successivo  articolo,  possono essere  adottate  mediante  consultazione  scritta,  ovvero  sulla  base  del  consenso espresso  per  iscritto.  La  decisione  sul  metodo  è  adottata  dall’Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazionescritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazionee approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

– l’argomento oggetto della decisione;

– il contenuto e le risultanze della decisione e leeventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

– l’indicazione dei soci consenzienti;

– l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su  richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

– la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine  indicato  nel  testo  della  decisione.  La mancanza  di  sottoscrizione  dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consensoespresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

– l’argomento oggetto della decisione;

– il contenuto e le risultanze della decisione e leeventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla societàapposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo  della  loro  contrarietà  o  astensione;  la  mancanza  di  dichiarazione  dei  soci entro  il  termine  suddetto  equivale  a  voto  contrario.  Le  trasmissioni  previste  nel presente  comma  potranno  avvenire  con  qualsiasi  mezzo  e/o  sistema  di comunicazione  che  consenta  un  riscontro  della  spedizione  e  del  ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni  socio  ha  diritto  di  partecipare  alle  decisioni di  cui  al  presente  articolo,  se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

I  documenti  di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere  conservati  presso  la  sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le  decisioni  sono  prese  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  voti attribuibili  a  tutti  i  soci.  Quando  si  tratta  di  deliberare  lo  scioglimento  anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le  decisioni  dei  soci,  adottate  ai  sensi  del  presente  articolo,  dovranno  essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettereb), f), g), h) ed i) del precedente articolo 20 e in tutti gli altri casi espressamenteprevisti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di  soci  che  rappresentano  almeno  un  terzo  dei  voti  spettanti  a  tutti  i  soci,  le decisioni dei soci debbono essere adottate mediantedeliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La  convocazione  dell’Assemblea  deve  effettuarsi  mediante  lettera  raccomandata A.R.  o  altro  mezzo  di  comunicazione  idoneo  a  garantire  la  prova  dell’avvenuta ricezione  individuato  dall’Organo  Amministrativo,  inviata  almeno  dieci  giorni prima  dell’adunanza,  contenente  l’ordine  del  giorno,  il  luogo,  la  data  e  l’ora  della prima e della seconda convocazione, che deve esserefissata in un giorno diverso da  quello  della  prima.  Per  quanto  non  previsto  si  applica  integralmente  l’articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In  seconda  convocazione,  l’Assemblea  è  regolarmente costituita  qualunque  sia  il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea  delibera  a  maggioranza  assoluta  dei  voti  su  tutti  gli  oggetti  posti all’ordine del giorno.

Quando  si  tratta  di  deliberare  lo  scioglimento  anticipato  della  società  o  la  sua trasformazione  l’Assemblea  delibera  con  il  voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi dei soci

Articolo 24 (Votazioni)

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese. Le  deliberazioni  dell’Assemblea  devono  constare  dal verbale  sottoscritto  dal presidente  e  dal  segretario  o  dal  notaio.  Il  verbale  deve  indicare  la  data dell’Assemblea ed  eventualmente anche  in allegato  l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle  votazioni  e  deve  consentire  anche  per  allegato,  l’identificazione  dei  soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei  soci,  le  loro  dichiarazioni  pertinenti  all’ordine  del  giorno.  Il  verbale dell’Assemblea  straordinaria  deve  essere  redatto  da un  notaio.  Il  verbale  deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. All’Assemblea  può  presenziare,  senza  diritto  di  voto,  un  rappresentante  della Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.

Articolo 25 (Voto)

Hanno  diritto  al  voto  coloro  che  risultano  iscritti nel  Libro  dei  Soci  da  almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. I  soci,  che  per  qualsiasi  motivo,  non  possono  intervenire  personalmente all’Assemblea,  hanno  la  facoltà  di  farsi  rappresentare  solo  da  un  altro  socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di dieci altri soci aventi diritto al voto. La delega non può essere rilasciata con il nome delrappresentante in bianco.

Articolo 26 (Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea  è  presieduta  dall’amministratore  unico  o  dal  presidente  dell’Organo Amministrativo,  ed  in  assenza  di  questi,  dalla  persona  designata  dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa  provvede  alla  nomina  di  un  segretario,  anche  non  socio.  La  nomina  del segretario non ha luogo quando il verbale è redattoda un notaio.

Articolo 27 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci  al  momento  della  nomina  dell’Organo  Amministrativo,  da  un  amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione .

Per Organo Amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora  la  decisione  dei  soci  provveda  ad  eleggere  un  Consiglio  di Amministrazione,  lo  stesso  sarà  composto  da  un  numero  dispari  di  consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.

Gli  amministratori  restano  in  carica  fino  a  revoca  o  dimissioni  o  per  il  periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La  cessazione  degli  amministratori  per  scadenza  del termini  ha  effetto  dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

L’amministratore  unico  o  la  maggioranza  dei  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Articolo 28 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato  a  ciascun  amministratore  il  diritto  di  partecipare  alla  decisione  e  sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La  decisione  è  adottata  mediante  redazione  e  approvazione  per  iscritto  di  unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

– l’argomento oggetto della decisione;

– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

– la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

– la sottoscrizione degli amministratori contrari oastenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro  cinque giorni dal  suo inizio o nel diverso termine  indicato  nel  testo  della  decisione.  La  mancanza  di  sottoscrizione  entro  il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il  consenso  espresso  per  iscritto  consiste  in  una  dichiarazione  resa  da  ciascun amministratore  con  espresso  e  chiaro  riferimento  all’argomento  oggetto  della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.  I  consensi  possono  essere  trasmessi  presso  la  sede  della  società  con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto consenso.

La  decisione  è  assunta  soltanto  qualora  pervengano  alla  sede  della  società,  nelle forme  sopra  indicate  ed  entro  otto  giorni  dal  ricevimento  della  prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta  al  presidente  del  consiglio  raccogliere  i  consensi  scritti  ricevuti  e comunicarne  i  risultati  a  tutti  gli  amministratori, sindaci  e  revisore,  se  nominati, indicando:

– i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

– la data in cui si è formulata la decisione;

–  eventuali  osservazioni  o  dichiarazioni  relative  all’argomento  oggetto  della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le  decisioni  del  consiglio  di  amministrazione  sono  prese  con  il  voto  favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le  decisioni  degli  amministratori  devono  essere  trascritte  senza  indugio  nel  libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Articolo 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In  caso  di  richiesta  di  un  amministratore  e  comunque  in  caso  di  decisioni  che riguardano  decisioni  significative  per  la  gestione  della  società,  il  consiglio  di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In  questo  caso  il  presidente  convoca  il  consiglio  di  amministrazione,  ne  fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi,  se  nominati,  con  qualsiasi  mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  prova dell’avvenuto  ricevimento,  almeno  tre  giorni  prima  dell’adunanza  e,  in  caso  di urgenza,  almeno  un  giorno  prima.  Nell’avviso  vengono  fissati  la  data,  il  luogo  e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le  adunanze  del  consiglio  e  le  sue  deliberazioni  sono  valide,  anche  senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  si  possono  svolgere  anche  per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se  nominato,  che  provvederanno  alla  formazione  e  sottoscrizione  del  verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  1. b) che sia  consentito  al  presidente  della  riunione  di  accettare  l’identità  degli intervenuti,  regolare  lo  svolgimento  della  riunione,  constatare  e  proclamare  i risultati della votazione;
  1. c) che sia  consentito  al  soggetto  verbalizzante  di  percepire  adeguatamente  gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  1. d) che sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla  discussione  ed  alla votazione  simultanea  sugli  argomenti  all’ordine  del giorno,  nonché  di  visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per  la  validità  delle  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione,  assunte  con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta

Articolo 30 (Integrazione del Consiglio)

In  caso  di  mancanza  sopravvenuta  di  uno  o  più  componenti  il  Consiglio  di Amministrazione,  gli  altri  provvedono  a  sostituirli nei  modi  previsti  dall’articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In  caso  di  mancanza  sopravvenuta  dell’amministratore  unico  o  di  tutti  gli amministratori,  l’Assemblea  deve  essere  convocata  d’urgenza  dal  Collegio sindacale,  se  nominato,  il  quale  può  compiere  nel  frattempo  gli  atti  di  ordinaria amministrazione.  In  caso  di  mancanza  del  Collegio  sindacale,  l’amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a  fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel  caso  di  nomina  di  un  Consiglio  di  Amministrazione,  gli  amministratori possono  delegare  parte  delle  proprie  attribuzioni,  ad  eccezione  delle  materie previste  dall’articolo  2381  del  codice  civile,  dei  poteri  in  materia  di  ammissione, recesso  ed  esclusione  dei  soci  e  delle  decisioni  che  incidono  sui  rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo  formato  da  alcuni  dei  suoi  componenti,  determinandone  il  contenuto,  i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generaleandamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazionidi maggior rilievo, in termini  di  dimensioni  o  caratteristiche,  effettuate  dalla  Cooperativa  e  dalle  sue  eventuali controllate.

Articolo 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta  alla  decisione  dei  soci  determinare  i  compensi  dovuti  all’amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33 (Rappresentanza)

L’amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In  caso  di  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione, la  rappresentanza  della società  spetta  al  solo  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  ed  ai  singoli consiglieri delegati, se nominati.

La  rappresentanza  della  società  spetta  anche  ai  direttori,  agli  institori  e  ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

Articolo 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio perlegge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato condecisione dei soci.

I  sindaci  restano  in  carica  per  tre  esercizi  e  scadono  alla  data  della  decisione  dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La  retribuzione  annuale  dei  sindaci  è  determinata  dalla  decisione  dei  soci  all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio  sindacale,  quando  nominato, esercita anche  il controllo  contabile  ed  è quindi integralmente composto da revisori contabiliiscritti nell’apposito registro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 35 (Clausola arbitrale)

Sono  devolute  alla  cognizione  di  arbitri  rituali  secondo  le  disposizioni  di  cui  al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

  1. a) tutte le controversie  insorgenti  tra  soci  o  tra  soci  e  società  che  abbiano  ad oggetto  diritti  disponibili,  anche  quando  sia  oggetto  di  controversia  la  qualità  di socio;
  1. b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
  2. c) le controversie promosse  da  amministratori,  liquidatori  o  sindaci,  o  nei  loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La  sua  accettazione  espressa  è  condizione  di  proponibilità  della  domanda  di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.  L’accettazione della nomina alla carica  di  amministratore,  sindaco  o  liquidatore  è  accompagnata  dalla  espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 36 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

  1. a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’articolo 9 e seguenti

Codice di Procedura Civile;

  1. b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli  Arbitri  sono scelti  tra  gli iscritti  all’Albo  degli  avvocati e sono nominati dal Presidente  del  Ordine  degli  avvocati  nella  cui  circoscrizione  ricade  la  sede  entro trenta  giorni  dalla  richiesta  della  parte  più  diligente;  in  difetto  di  designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma 1 del D.Lgs. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 36  D.Lgs.  n.  5/03,  i  soci  possono  convenire  di  autorizzare  gli  Arbitri  a  decidere secondo  equità  o  possono  dichiarare  il  lodo  non  impugnabile,  con  riferimento  ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli  Arbitri  decidono  nel  termine  di  mesi  tre  dalla  costituzione  dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine  “per non più di una sola volta” ai sensi  dell’articolo  35,  comma  2,  D.Lgs  n.  5/03,  nel caso  in  cui  sia  necessario disporre  una  C.T.U.  o  in  ogni  altro  caso  in  cui  la  scadenza  del  termine  possa nuocere  alla  completezza  dell’accertamento  o  al  rispetto  del  principio  del  contraddittorio.

Nello  svolgimento  della  procedura  è  omessa  ogni  formalità  non  necessaria  al rispetto  del  contraddittorio.  Gli  Arbitri  fissano,  al  momento  della  costituzione,  le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le  spese  di  funzionamento  dell’Organo  arbitrale  sono  anticipate  dalla  parte  che promuove l’attivazione della procedura.

Articolo 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori  dai  casi  in  cui  non  integri  di  per  sé  una  causa  di  esclusione,  la  mancata esecuzione  della  decisione  definitiva  della  controversia  deferita  agli  arbitri  è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi  nei  confronti  della  società  o  quando  lasci presumere  il  venir  meno  della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 (Scioglimento anticipato)

L’Assemblea  che  dichiara  lo  scioglimento  della  società  nominerà  uno  o  più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In  caso  di  scioglimento  della  società,  l’intero  patrimonio  sociale  risultante  dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nonchè dell’eventuale sovrapprezzo;

– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40 (Regolamenti)

Per  meglio  disciplinare  il  funzionamento  interno,  e soprattutto  per  disciplinare  i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività  mutualistica,  l’Organo  Amministrativo potrà  elaborare  appositi regolamenti  sottoponendoli  successivamente  all’approvazione  dell’Assemblea  dei soci  con  le  maggioranze  previste  per  le  modifiche  statutarie.  Negli  stessi regolamenti  potranno  essere  stabiliti  l’ordinamento e  le  mansioni  dei  comitati  tecnici se verranno costituiti.

Nella  prima  Assemblea  successiva  al  rinnovo  delle  cariche  sociali  dovrà  essere posto  all’ordine  del  giorno  l’esame  del  regolamento che  disciplina  i  rapporti  di lavoro  nella  Cooperativa,  in  modo  che  possano  essere  adottate  le  eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I  principi  in  materia  di  remunerazione  del  capitale,  di  riserve  indivisibili,  di devoluzione  del  patrimonio  residuo  e  di  devoluzione di  una  quota  degli  utili annuali  ai  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 42 (Rinvio)

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Statuto,  valgono  le  vigenti  norme  di  legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

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